Contributi a fondo perduto erogati a seguito dell’emergenza Covid-19 – Decreto Sostegni. In una circolare le Entrate rispondono ai dubbi degli operatori

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E – pdf di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni – alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

Cfp 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi – I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario – I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Casi particolari di calcolo –Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Blocco licenziamenti: proroga a sorpresa nel Sostegni BIS

Nel decreto Sostegni bis approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è stata aggiunta rispetto alla bozza presentata una importante novità.

Si tratta di una nuova proroga di due mesi, fino al 31 agosto 2021 del blocco dei licenziamenti che interessa le aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria (industria ed edilizia).

Confidustria ha già reagito negativamente disapprovando soprattutto il cambio di rotta improvviso rispetto a quanto appena approvato nella legge di conversione del decreto Sostegni 1 e alle dichiarazioni del Presidente Draghi i competenti che non lasciavano presagire questa scelta. Sembra che la scelta finale sia stata del Ministro del lavoro  Orlando che è andato parzialmente incontro ai  sindacati i quali  chiedevano con forza  un prolungamento con unificazione dei termini  per tutti  addirittura al 30 ottobre.

Si ricorderà infatti che il decreto 41/ 2021 aveva fissato due termini distinti per il divieto di licenziamenti economici individuali e collettivi:

  • 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO
  • 30 ottobre per le aziende che utilizzano  FIS e Cassa in deroga (artigianato terziario somministrazione).
  • La nuova norma si applica  alle aziende che chiederanno di utilizzare settimane di Cassa COVID  a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (ora in attesa di pubblicazione)  fino al 30 giugno .

C’è anche un altra novità . Dal 1 luglio la Cassa covid è comunque archiviata ma per i mesi di luglio e agosto la Cassa integrazione ordinaria sarà esente dai contributi addizionali (fissati a 9,12 e 15% in base al numero di settimane utilizzate)

Per il  blocco licenziamenti di luglio e agosto si confermano le deroghe già presenti,  quindi resta possibile licenziare in caso di :

  1.  cessazioni definitive dell’attività
  2.  messa in liquidazione  e fallimento
  3. o accordo sindacale per procedure di esodo incentivato fallimento .

Il commento del vicepresidente di Confidustria sottolinea che questo tipo di  cambio delle regole inaspettato mette in difficoltà le aziende che stanno cercando di riorganizzarsi per la ripresa post Covid e avrebbero bisogno di un quadro normativo certo a medio termine anche per approfittare al meglio delle opportunità che si creeranno con il piano di Resistenza e resilienza PNRR finanziato dai pr estiti agevolati europei.

Smart working: rientra nel computo per il collocamento obbligatorio

Nell’Interpello n. 3 2021 l’ispettorato del lavoro afferma che nel conteggio ai fini dell’obbligo di collocamento obbligatorio L 68 1999 i dipendenti in smart working vanno  considerati al pari dei lavoratori  che svolgono la prestazione lavorativa in azienda.  

Il dubbio era stato posto dal Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro  sulla base del fatto che tale esclusione opera per i dipendenti in telelavoro, modalità simile di prestazione lavorativa che si svolge al difuori della sede aziendale e con “ comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, nonché da similari modalità organizzative flessibili “ 

L’ispettorato risponde in maniera dettagliata  sulla base anche delle indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro. Vengono infatti  proposte alcune differenze  tra le due tipologie  di lavoro e si sottolineano le differenze normative  specificando in particolare che non è applicabile una interpretazione estensiva della norma sul telelavoro . Vediamo piu in dettaglio 

Collocamento obbligatorio persone disabili e telelavoro 

L’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati è sancito dalla citata legge n. 68 del 1999, la quale stabilisce che “[…] agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato” (articolo 4, comma 1, come modificato dall’articolo 4, comma 27, lett. a), della legge n. 92/2012). Viene sottolineato che la norma individua espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva 

L’articolo 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80,  sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.  

Secondo L’ispettorato questa esclusione nasce dal tentativo di incentivare il telelavoro   che non ha avuto particolare diffusione  malgrado sia stato  introdotto da tempo nell’ordinamento (2004) e a dispetto delle sue potenzialità,  

Smart working e collocamento obbligatorio 

Diversamente lo smart working, dice l’ispettorato nasce in un contesto più recettivo all’uso degli strumenti tecnologici da remoto , comprende una flessibilità più marcata e tende a privilegiare un organizzazione del lavoro per obiettivi, senza riferimento a tempo e luogo della prestazione. 

Inoltre  ha una sua regolamentazione specifica (articoli 18-23 della legge n. 81/2017),  che non comprende alcuna disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 23 sul telelavoro , che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, 

Infine precisa che  casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210, nella quale  si afferma che “le disposizioni della legge n. 68/1999, in quanto lex specialis “avente ad oggetto la protezione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”, prevalgono su quelle di carattere generale.  

Ricorda ancora a sostegno dell’ardua distinzione operata,  la ratio delle norme internazionali Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, la Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 26) e la Carta sociale europea (art. 15)  volte a garantire a tutela rafforzata alle persone con disabilità : per non pregiudicare la logica inclusiva della normativa speciale  legge 68/1999   afferma che non sono consentite  deroghe relative al personale in smart working in materia di computo ella quota di riserva. 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro